Riferimenti Normativi
LE LEGGI SUL VOLONTARIATO
Legge 833/78 sulla Riforma Sanitaria che parla delle associazioni di volontariato senza osare alcuna indicazione.
ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO
Un secondo intervento si ha con la legge 11 agosto 1991, n. 266. (Legge quadro sul volontariato). Detta legge stabilisce che il volontario può seguire corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali in settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Relativamente ai modi, viene precisato che la prestazione deve essere spontanea, gratuita e personale, senza fini di lucro anche indiretto.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla propria organizzazione.
Il volontario, che presta attività di volontariato, deve essere assicurato, dalla organizzazione di appartenenza, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
D. Lgs 460/97 (Norme di riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali - Enti No Profit) Che introducendo la nuova figura delle Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) detta la normativa di più vasta applicazione. E’, in un certo senso, il circolo più largo dal quale conviene partire per orientarsi in quella che, nel frattempo, è divenuta una vera selva di sigle.
ONLUS E NO PROFIT: La denominazione "Enti No Profit" si identificano tutte quelle Organizzazioni (come associazioni, circoli, Comitati, ecc) che svolgono attività senza scopo di lucro. Questa è la caratteristica principale che li distingue da tutte le altre forme d'associazione (Società cooperativa ed anche - con il necessario distinguo per le c.d. "cooperative sociali") che, nell'attività umana, si pongono Invece venire scopo principale quello della realizzazione di un profitto. La differenza che ci porta ad identificare, all'interno delle No Profit le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative d'Utilità Sociale è l'individuazione dei Soggetti beneficiari dell'attività svolta senza Scopo di lucro.
Nelle ONLUS i destinatari dell'attività svolta dall’organizzazione sono soprattutto terzi rispetto ai soci - categorie sociali svantaggiate etc. (servizio pubblico).
Le No Profit invece svolgono attività soprattutto per i soci e gli iscritti, come avviene in un circolo sportivo (member service).

